Con il comma 1, è anzitutto delimitata la platea dei beneficiari dell’agevolazione alle
imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali esistenti almeno dal 1°
gennaio 2012. Ade sse è ricnosciuto un credito imposta nella misura del 30 per cento
dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione
di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo modalità attuative
previste in un apposito decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo,, fino all’importo massimo di 200.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Comma 2 – Si stabilisce che il beneficio è riconosciuto esclusivamente per opere
prime o seconde di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o
artisti-interpreti.
Comma 3 - La norma esplicita l’obbligo di territorializzazione della spesa sul
territorio italiano connesso all’ottenimento dell’agevolazione fiscale, in coerenza con
quanto previsto in merito dalla normativa comunitaria.
Comma 4 – La norma stabilisce che l’agevolazione fiscale può essere ottenuta nei
limiti delle soglie di aiuto di importanza minore, così come stabiliti dall’apposito
regolamento UE. Ciò, tra l’altro, comporta che la norma di agevolazione fiscale in
argomento, per entrare effettivamente in vigore e trovare applicazione, non debba
essere sottoposta alle procedure preventive di autorizzazione da parte della 13
Commissione europea (ci si riferisce ai profili relativi alla compatibilità con le attuali
regole in materia di aiuti di Stato). Inoltre le imprese, per accedere al credito
d’imposta, devono essere “indipendenti”, cioè non risultare controllate da editori
audiovisivi, e questo per una finalizzazione dell’incentivo correttamente indirizzata al
mondo imprenditoriale musicale che realmente necessita di un supporto per
“lanciare” nuovi talenti per una produzione culturale di qualità con minore appeal
commerciale.
Il comma 5 detta norme sull’utilizzazione a fini fiscali dell’agevolazione, in
particolare stabilendo che il credito d’imposta non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap,
ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive dovute per il periodo imposta in cui le spese sono
state sostenute.
Il comma 6 stabilisce forma e contenuti della disciplina di attuazione. In particolare,
il d.m. applicativo dovrà contenere: tipologie di spese eleggibili, procedure per la loro
ammissione al beneficio, soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione
fonografica o videografica, criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle
spese sostenute.
Il comma 7 contiene la norma di copertura finanziaria dell’agevolazione.
Il comma 8 prevede, per coordinamento, di precedenti disposizioni in materia che
non hanno mai trovato applicazione